Forfettari e partecipazioni in Srl: cessione quote entro fine anno

La Legge di Bilancio 2019 ha modificato i requisiti di accesso/permanenza nel regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014.

In primis, si ricorda che è stata innalzata a 65.000 euro la soglia dei ricavi/compensi ai fini dell’accesso al regime. Per coloro che intendono accedervi/permanervi, è necessario che la suddetta soglia venga verificata all’1 gennaio 2020, rispetto a quanto incassato nell’anno precedente. Il superamento del nuovo limite determina, infatti, la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo indipendentemente dalla misura dello sforamento.

A fronte dell’innalzamento della soglia dei ricavi/compensi, la legge è intervenuta anche sulle ulteriori cause ostative che inibiscono l’ingresso o la permanenza nel regime forfettario al fine di evitare l’insorgere di potenziali condotte evasive.

Tra queste, vi è l’inibizione per gli esercenti attività d’impresa arti o professioni che, contemporaneamente all’attività controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Al riguardo la relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2019 specifica che le modifiche rispondono alla ratio di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte, cosicché redditi appartenenti alla stessa categoria, d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo d’imposta e imputabili al medesimo contribuente fossero assoggettati a due diversi regimi di tassazione.

Il possesso di quote di partecipazione in S.r.l.
Come anticipato, a decorrere dal 2019, non possono utilizzare il regime forfettario per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo i soggetti che, contemporaneamente all’attività controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Pertanto, affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione
dell’esercizio, da parte delle stesse, di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfettario.

Definizione di controllo diretto e indiretto
Per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.
Ai sensi del primo comma sono considerate società controllate:
“1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa”.

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 9/E del 2019) ha ritenuto che costituisca causa ostativa il possesso di una quota di partecipazione del 50% in quanto in tale ipotesi il contribuente può esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.

L’art. 2359, comma 2, del c.c., anch’esso applicabile, fa riferimento alla nozione di controllo indiretto. La disposizione citata prevede che “Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi”.

L’Agenzia delle Entrate, sempre nella Circolare n. 9/E del 2019 nella ha osservato che nell’ambito delle persone interposte si computano, al fine di verificare la sussistenza del controllo indiretto, i familiari di cui all’articolo 5, comma 5 del TUIR, secondo cui: “Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.

Attività economiche riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni
La Circolare in commento fornisce, inoltre, importanti precisazioni con riferimento al concetto di “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni”. Per ciò che riguarda questa condizione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato l’irrilevanza dei codici ATECO dovendosi porre a confronto le attività effettivamente esercitate. Al fine di fornire un criterio oggettivo per definire la riconducibilità dell’attività svolta dal contribuente a quella della società, tale condizione si riterrà soddisfatta nel caso in cui il contribuente (in regime forfettario) effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi verso la società la quale deduce tali costi dalla propria base imponibile. Viceversa, non sussiste alcuna causa ostativa all’applicazione del regime forfettario laddove le due attività siano classificabili in due sezioni Ateco differenti.

Momento di valutazione del possesso della partecipazione
In considerazione della pubblicazione della Legge di Bilancio del 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfettario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine dell’anno, a pena di fuoriuscita dal regime forfettario dal 2020. Sul punto, la Circolare n. 9/E chiarisce che con riferimento al momento in cui la causa ostativa riguardante le partecipazioni in S.r.l. opera, assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente (come previsto ad esempio per le partecipazioni in società di persone), dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime si potrà verificare, la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla S.r.l. alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfettario.

Alla luce di quanto detto, ai possessori di quote societarie in S.r.l. che intendono avvalersi del regime forfettario, si consiglia di provvedere all’eliminazione della potenziale causa ostativa pena la fuoriuscita dal regime a partire dal 2020.
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